Utilizzo del trust per la responsabilità professionale medica

Numerosi sono gli appartenenti alla categoria medica che, in considerazione della responsabilità patrimoniale sottesa ai rischi, mutevoli e non prevedibili, legati alla delicatezza della professione esercitata, avvertono l’esigenza che non venga pregiudicata la consistenza del proprio patrimonio all’evidente fine di mantenere inalterato l’abituale tenore di vita, personale e familiare, e di proseguire, con serenità, l’attuazione di un progetto di pianificazione delle risorse economiche che, solitamente, trova ragione d’essere in una funzione di solidarietà familiare o altro legittimo interesse meritevole di tutela.

Tali concrete necessità, secondo la nostra esperienza internazionale in materia di protezione patrimoniale, possono essere efficacemente soddisfatte mediante l’istituzione di un trust che, all’effetto segregativo ad esso connaturato, accompagni finalità sia propriamente protettive che di programmazione economica.

Strumento gestorio di derivazione anglosassone, l’istituto del trust ha trovato piena legittimazione, ormai da più trent’anni, anche nel nostro ordinamento giuridico in seguito all’adesione da parte dell’Italia della Convenzione de L’Aja 1°luglio 1985 – resa esecutiva mediante ratifica con L. 364/89 e in vigore dal 1° gennaio 1992 – la quale consente al cittadino di istituire liberamente trust “interni”, il cui unico elemento di internazionalità è la sua legge regolatrice, necessariamente straniera.

Il fondamento operativo del trust è un atto di disposizione patrimoniale, inter vivos o mortis causa, mediante il quale un soggetto (Disponente) si spossessa di tutti o parte dei propri beni trasferendoli al Trustee, affinchè detti cespiti siano amministrati nell’interesse di un terzo beneficiario o per uno specifico scopo, secondo quanto programmato dallo stesso Disponente nel c.d. atto istitutivo, eventualmente sotto il controllo di un Guardiano.

A seguito dello spossessamento, i beni cessano di essere del Disponente ed entrano nella titolarità del Trustee, ma distinti dal patrimonio personale di quest’ultimo, in quanto sottoposti a un c.d. vincolo di destinazione: l’esercizio del diritto di proprietà del Trustee è diretto esclusivamente al perseguimento della finalità preventivamente impressa dal Disponente e, pertanto, oggettivamente limitato dalle disposizioni dell’atto istitutivo.

Quanto vincolato in trust, indifferentemente beni mobili, immobili, titoli di credito, diritti di ogni tipo e, in genere, tutto ciò che può formare oggetto di trasferimento, costituisce il “Fondo in Trust”, un patrimonio autonomo e indipendente del Trust, separato tanto dal patrimonio personale del Trustee quanto del Disponente. La separazione patrimoniale si risolve in un rafforzamento del vincolo di destinazione nascente dal trust connotando l’istituto di una intrinseca funzione protettiva: il fondo

in trust non è, infatti, assoggettabile ad eventuali azioni esecutive promosse dai creditori personali sia del Disponente, sia del Trustee che del o dei beneficiari.

Avvalendosi dello “strumento trust” il medico/professionista può, dunque, disporre dei propri beni istituendo, sottoponendo e vincolando in trust un “Fondo” che costituisce un patrimonio unitario affidandone temporaneamente la proprietà e la gestione imparziale ad un Trustee e, per l’effetto, realizzare una funzione patrimoniale qualificata, duttile e versatile che si esplicita:

  • nella puntuale e seria programmazione e pianificazione delle risorse patrimoniali familiari assicurando il soddisfacimento dei bisogni e delle eventuali inclinazioni dei componenti del suo nucleo familiare mediante una ordinata attribuzione, secondo regole precise, dei benefici economici nel corso della durata del trust, nonché la devoluzione dei beni ai beneficiari al termine finale di durata del trust;

 

  • nella unitarietà di gestione dei beni in trust nel corso del tempo verificando, attraverso il controllo e la supervisione del Guardiano, la bontà dell’affidamento al Trustee quale soggetto tenuto a realizzare il progetto stesso;

 

  • nella innata efficacia segregativa in quanto i beni in trust sono a tutti gli effetti “blindati” e impermeabili a qualsiasi vicenda estranea al trust che possa sviare o frustrare l’attuazione del programma in esso delineato. In quest’ottica l’effetto segregativo del trust dispiega una intrinseca funzione protettiva, rendendo il trust uno strumento idoneo a proteggere un patrimonio e a realizzarne la destinazione secondo gli obiettivi fissati dal disponente.

In quest’ottica il trust uno strumento più idoneo a proteggere il patrimonio e a realizzarne la destinazione secondo gli obiettivi fissati dal disponente/professionista.

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